Regolamento›Parte IV
Art. 877
Segregazione cellulare continua e notturna negli stabilimenti penali pei condannati a pene di maggior durata.
In vigore dal 30 giu 1891
Fino a che gli stabilimenti di pena non siano ordinati, la segregazione cellulare continua o la notturna, secondo la specie o lo stadio della pena, sarà applicata nell'ordine che segue:
a) ai condannati alla pena dell'ergastolo;
b) ai condannati alla reclusione per quindici anni, o più;
c) ai condannati alla detenzione per quindici anni, o più;
d) ai condannati all'arresto per un anno, o più.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-877