Art. 877 · Segregazione cellulare continua e notturna negli stabilimenti penali pei condannati a pene di maggior durata.
RegolamentoParte IV

Art. 877

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Segregazione cellulare continua e notturna negli stabilimenti penali pei condannati a pene di maggior durata.

In vigore dal 30 giu 1891
Fino a che gli stabilimenti di pena non siano ordinati, la segregazione cellulare continua o la notturna, secondo la specie o lo stadio della pena, sarà applicata nell'ordine che segue: a) ai condannati alla pena dell'ergastolo; b) ai condannati alla reclusione per quindici anni, o più; c) ai condannati alla detenzione per quindici anni, o più; d) ai condannati all'arresto per un anno, o più.
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