Regolamento›Parte IV
Art. 883
882 / 890Disposizioni relative ai condannati alla custodia.
In vigore dal 30 giu 1891
Ai condannati alla custodia, secondo le leggi anteriori, sono applicate le disposizioni degli del regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-883