Regolamento›Parte IV
Art. 878
877 / 890Segregazione cellulare continua o notturna negli stabilimenti penali pei condannati a pene di minore durata.
In vigore dal 30 giu 1891
Pei condannati a pene di durata minore di quella indicata nell'articolo precedente, la segregazione cellulare continua o la notturna dovrà rispettivamente applicarsi a misura che si abbiano posti disponibili, dando la precedenza ai condannati a pena di maggior durata, ai recidivi, ai ribelli alla disciplina o altrimenti pericolosi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-878