Regolamento›Capo XIII
Art. 875
874 / 890Trasporto dei detenuti o ricoverati e dei corpi di reato.
In vigore dal 30 giu 1891
Le contabilità dei trasporti dei detenuti o ricoverati, e dei corpi di reato, si trasmettono dalle prefetture al Ministero alla fine di ogni trimestre coi modelli seguenti:
a) richiesta di traduzione;
b) conto dei trasporti;
c) riassunto statistico della contabilità dei trasporti dei detenuti e dei corpi di reato;
d) riassunto statistico della contabilità dei trasporti dei minorenni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-875