RegolamentoCapo XI

Art. 847

Sorveglianza sulla contabilità della dispensa.

In vigore dal 30 giu 1891
Nelle carceri giudiziarie condotte ad economia, quando non siano amministrate dalla direzione di uno stabilimento carcerario, spetta principalmente all'autorità dirigente la sorveglianza sulla tenuta della contabilità riguardante la dispensa cui riferiscono gli articoli dal 744 al 747.
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