RegolamentoCapo XII

Art. 850

Richieste per opere di miglioramento ai fabbricati.

In vigore dal 30 giu 1891
Le opere di miglioramento ai fabbricati, eseguite dalle imprese di fornitura con diritto a compenso in fine di appalto, devono giustificarsi mediante la produzione delle richieste coll'indicazione dell'autorizzazione ministeriale, rilasciate dalle autorità dirigenti degli stabilimenti.
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