Regolamento›Capo XII
Art. 855
Vitto pei detenuti nelle camere di sicurezza.
In vigore dal 30 giu 1891
Le richieste delle razioni di pane e minestra, per i detenuti nelle camere di deposito dipendenti dagli uffici di pubblica sicurezza o dall'arma dei reali carabinieri, si fanno all'appaltatore mediante apposito buono.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-855