Regolamento›Capo XII
Art. 856
Campioni dei generi alimentari.
In vigore dal 30 giu 1891
Per agevolare le verifiche stabilite dal regolamento, i campioni dei generi vittuarii che, in seguito a contratti, debbono essere provveduti allo stabilimento, si conservano in recipienti regolarmente suggellati, previo verbale, presso gli uffici di direzione, rinnovando periodicamente quelli che possono deteriorarsi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-856