RegolamentoCapo XII

Art. 856

Campioni dei generi alimentari.

In vigore dal 30 giu 1891
Per agevolare le verifiche stabilite dal regolamento, i campioni dei generi vittuarii che, in seguito a contratti, debbono essere provveduti allo stabilimento, si conservano in recipienti regolarmente suggellati, previo verbale, presso gli uffici di direzione, rinnovando periodicamente quelli che possono deteriorarsi.
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