Art. 856 · Campioni dei generi alimentari.
RegolamentoCapo XII

Art. 856

855 / 890

Campioni dei generi alimentari.

In vigore dal 30 giu 1891
Per agevolare le verifiche stabilite dal regolamento, i campioni dei generi vittuarii che, in seguito a contratti, debbono essere provveduti allo stabilimento, si conservano in recipienti regolarmente suggellati, previo verbale, presso gli uffici di direzione, rinnovando periodicamente quelli che possono deteriorarsi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-856