Regolamento›Capo XII
Art. 858
Richieste all'appaltatore.
In vigore dal 30 giu 1891
Le richieste di materiale mobile, casermaggio, vestiario e biancheria, scorte di viveri e medicinali, si fanno all'appaltatore, con registro a matrice, nella qualità e quantità necessaria pei servizi dello stabilimento, ai termini del contratto di fornitura.
Per l'adempimento di ogni provvista è fissato sempre un termine perentorio da 8 a 15 giorni, secondo i casi.
Questo termine può essere abbreviato in caso di evidente urgenza.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-858