Art. 858 · Richieste all'appaltatore.
RegolamentoCapo XII

Art. 858

857 / 890

Richieste all'appaltatore.

In vigore dal 30 giu 1891
Le richieste di materiale mobile, casermaggio, vestiario e biancheria, scorte di viveri e medicinali, si fanno all'appaltatore, con registro a matrice, nella qualità e quantità necessaria pei servizi dello stabilimento, ai termini del contratto di fornitura. Per l'adempimento di ogni provvista è fissato sempre un termine perentorio da 8 a 15 giorni, secondo i casi. Questo termine può essere abbreviato in caso di evidente urgenza.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-858