Regolamento›Capo XII
Art. 854
Economie sul vitto e loro conteggio.
In vigore dal 30 giu 1891
Deve essere tenuto il debito conto delle economie sul vitto fornito dall'appaltatore, cioè delle differenze fra le quantità dei generi prescritte dal regolamento e quelle effettivamente somministrate, allo scopo di diminuire il credito trimestrale dell'appaltatore stesso, tenendo per base i prezzi delle mercuriali locali.
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