Regolamento›Capo XII
Art. 853
Richiesta delle somministrazioni alimentari.
In vigore dal 30 giu 1891
Per le somministrazioni alimentari occorrenti agli stabilimenti carcerarii, si compila giornalmente, in doppio esemplare, la relativa richiesta, e una copia di essa va consegnata all'appaltatore.
Occorrendo durante il giorno qualche nuova somministrazione, si compila con lo stesso modello una richiesta suppletiva.
Per gli agenti di custodia curati nell'infermeria si corrisponde all'appaltatore la diaria stabilita nell' dell'ordinamento del corpo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-853