Regolamento›Parte III›Capo I
Art. 569
Amministrazione del fabbricato.
In vigore dal 30 giu 1891
L'amministrazione del fabbricato riguarda le opere nuove e quelle di ordinaria manutenzione da eseguirsi ad economia e con l'opera dei condannati o ricoverati.
Agli attrezzi per le opere murarie si applica il disposto dell'articolo precedente circa la resa del conto giudiziale del materiale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-569