RegolamentoCapo VI

Art. 564

Riviste di pulizia.

In vigore dal 30 giu 1891
L'autorità dirigente, per mezzo dell'impiegato di servizio o del comandante, capoguardia o caposorvegliante, deve far eseguire periodiche, e spesso anche improvvise riviste, allo scopo di accertare se i detenuti o ricoverati adempiano l'obbligo di curare il buon mantenimento degli effetti e di quant'altro è loro dato in uso, e se vengano osservate tutte le misure di nettezza prescritte dal regolamento, prendendo nota del risultato di tali visite nel registro indicato alla lettera b dell'.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-564

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