Regolamento›Capo VI
Art. 563
Espurgo dei letti.
In vigore dal 30 giu 1891
I letti debbono essere frequentemente lavati con acqua bollente ed esposti all'aria, e tutti gli oggetti di lana lavati e sciorinati più volte, specialmente al principio ed alla fine dell'estate.
Lo stesso deve farsi per gli oggetti depositati nei magazzini, specialmente per le coperte e pel vestiario particolare dei detenuti ricoverati.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-563