Regolamento›Capo VI
Art. 561
Cambio della biancheria, del vestiario, della paglia, del crine vegetale, ecc.
In vigore dal 30 giu 1891
Le lenzuola devono essere cambiate ogni quindici giorni nell'estate ed ogni mese nell'inverno; gli asciugamani e le foderette ogni otto giorni; e per tutti gli oggetti di biancheria particolari, l'autorità dirigente provvede secondo i casi.
La paglia dei sacconi deve essere cambiata ogni tre mesi o anche più spesso, se occorre. Ove invece di paglia si faccia uso di crine vegetale, di foglie di granturco, o che altro, i sacconi e capezzali sono annualmente rifatti, rinfrescandone convenientemente ad ogni occorrenza il contenuto.
Facendosi uso di lana per gli strapunti e i capezzali, deve essere ribattuta e scardassata una volta all'anno e lavata sempre quando se ne riconosca il bisogno.
In tutti i casi le fodere dei sacconi e dei capezzali debbono essere lavate almeno una volta all'anno, e sempre quando occorra.
Le camicie, le mutande, i fazzoletti, e le calze sono poste in bucato ogni otto giorni; il vestiario invernale, indossato dai detenuti o ricoverati, si deve lavare e sciorinare all'aria aperta almeno una volta l'anno, e quello estivo ogni mese.
Pei condannati e ricoverati, il cambio degli altri sottabiti, dei calzoni di tela e dei camicioni si fa ogni quindici giorni.
Oltre a questi cambii possono farsene parzialmente altri straordinarii in caso di bisogno.
Storico versioni
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