Regolamento›Capo VI
Art. 556
Loro ventilazioni.
In vigore dal 30 giu 1891
Le porte e le finestre dei locali destinati ai detenuti o ricoverati debbono, di regola, durante la loro assenza, restare aperte, per mantenervi la massima aerazione, sempre quando non vi facciano ostacolo le esigenze della disciplina e della sicurezza dello stabilimento.
Storico versioni
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