RegolamentoCapo VI

Art. 553

Condannati addetti ai servigi di pulizia.

In vigore dal 30 giu 1891
Il servizio domestico di pulizia, in tutti i locali dello stabilimento, esclusi gli alloggi degli impiegati e quelli del comandante, capoguardia, o caposorvegliante viene fatto, di regola, dai condannati o ricoverati, sotto la vigilanza degli agenti di custodia. Questo servizio, per quanto riguarda i condannati, deve essere affidato a quelli ammessi durante il giorno a vita in comune, scelti dalla direzione colle norme indicate nell'. Qualunque sia la durata della pena da espiare, essi devono sempre vestire la completa uniforme dello stabilimento.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-553

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