Regolamento›Capo VI
Art. 557
Il servizio di pulizia è affidato alla continua vigilanza degli agenti di custodia.
In vigore dal 30 giu 1891
Il regolare procedere di tutti i servizii relativi alla ventilazione, alla nettezza, al riscaldamento e alla illuminazione dei locali, alla distribuzione dell'acqua, alla pulizia dei cessi e dei vasi fecali, alla esportazione delle immondezze, e a quanto altro si riferisce alle condizioni igieniche dello stabilimento, è specialmente affidato agli agenti di custodia o alle guardiane ed alle suore. È fatto ad essi obbligo di riferire al comandante, capoguardia o caposorvegliante, o alla superiora delle suore, ogni irregolarità o inconveniente, affinché possa senza indugio esserne informata la dirigente autorità per gli opportuni provvedimenti.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-557