Regolamento›Capo VI
Art. 565
Bucato e rappezzamento.
In vigore dal 30 giu 1891
Il bucato e il rappezzamento, quando a tale servizio non siano destinate le detenute, deve esser fatto possibilmente dai detenuti stessi. A questi debbono parimente essere affidati tutti gli altri servizii interni, come l'imbiancamento dei locali, i lavori di manutenzione del fabbricato, degli infissi e del materiale mobile dello stabilimento.
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