Regolamento›Parte III›Capo I
Art. 566
Rami di amministrazione.
In vigore dal 30 giu 1891
Il governo economico degli stabilimenti di pena e dei riformatorii è destinato nei seguenti cinque rami di amministrazione:
1° Amministrazione della casa;
2° Amministrazione delle manifatture e industrie;
3° Amministrazione del fabbricato;
4° Amministrazione del fondo e degli effetti particolari dei condannati e ricoverati;
5° Amministrazione del fondo degli agenti di custodia.
Il Ministero determina quali dei primi due rami d'amministrazione debbano stabilirsi anche nelle sezioni penali annesse alle carceri giudiziarie.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-566