Art. 566 · Rami di amministrazione.
RegolamentoParte IIICapo I

Art. 566

661 / 890

Rami di amministrazione.

In vigore dal 30 giu 1891
Il governo economico degli stabilimenti di pena e dei riformatorii è destinato nei seguenti cinque rami di amministrazione: 1° Amministrazione della casa; 2° Amministrazione delle manifatture e industrie; 3° Amministrazione del fabbricato; 4° Amministrazione del fondo e degli effetti particolari dei condannati e ricoverati; 5° Amministrazione del fondo degli agenti di custodia. Il Ministero determina quali dei primi due rami d'amministrazione debbano stabilirsi anche nelle sezioni penali annesse alle carceri giudiziarie.
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