Art. 565 · Bucato e rappezzamento.
RegolamentoCapo VI

Art. 565

354 / 890

Bucato e rappezzamento.

In vigore dal 30 giu 1891
Il bucato e il rappezzamento, quando a tale servizio non siano destinate le detenute, deve esser fatto possibilmente dai detenuti stessi. A questi debbono parimente essere affidati tutti gli altri servizii interni, come l'imbiancamento dei locali, i lavori di manutenzione del fabbricato, degli infissi e del materiale mobile dello stabilimento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-565