Regolamento›Capo VI
Art. 561
350 / 890Cambio della biancheria, del vestiario, della paglia, del crine vegetale, ecc.
In vigore dal 30 giu 1891
Le lenzuola devono essere cambiate ogni quindici giorni nell'estate ed ogni mese nell'inverno; gli asciugamani e le foderette ogni otto giorni; e per tutti gli oggetti di biancheria particolari, l'autorità dirigente provvede secondo i casi.
La paglia dei sacconi deve essere cambiata ogni tre mesi o anche più spesso, se occorre. Ove invece di paglia si faccia uso di crine vegetale, di foglie di granturco, o che altro, i sacconi e capezzali sono annualmente rifatti, rinfrescandone convenientemente ad ogni occorrenza il contenuto.
Facendosi uso di lana per gli strapunti e i capezzali, deve essere ribattuta e scardassata una volta all'anno e lavata sempre quando se ne riconosca il bisogno.
In tutti i casi le fodere dei sacconi e dei capezzali debbono essere lavate almeno una volta all'anno, e sempre quando occorra.
Le camicie, le mutande, i fazzoletti, e le calze sono poste in bucato ogni otto giorni; il vestiario invernale, indossato dai detenuti o ricoverati, si deve lavare e sciorinare all'aria aperta almeno una volta l'anno, e quello estivo ogni mese.
Pei condannati e ricoverati, il cambio degli altri sottabiti, dei calzoni di tela e dei camicioni si fa ogni quindici giorni.
Oltre a questi cambii possono farsene parzialmente altri straordinarii in caso di bisogno.
Storico versioni
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