Regolamento›Capo VI
Art. 530
Passaggio degli infermi in altre carceri o negli ospedali estranei alle carceri.
In vigore dal 30 giu 1891
Ove nelle carceri giudiziarie manchino i necessari mezzi di cura, possono i detenuti infermi essere trasferiti nelle infermerie di altri stabilimenti carcerari, o, in casi assolutamente eccezionali, anche negli ospedali civili, in seguito a parere scritto del medico-chirurgo.
Per gli inquisiti occorre il permesso dell'autorità giudiziaria competente, e pei condannati quello del prefetto della provincia.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-530