Regolamento§ 3

Art. 393

Pratiche religiose obbligatorie pei condannati.

In vigore dal 30 giu 1891
Il condannato che al suo ingresso in uno stabilimento o sezione penale, abbia dichiarato di appartenere ad una confessione religiosa dello Stato, deve seguirne le pratiche comuni e collettive. Qualunque pressione, qualunque violenza che un detenuto tenti di fare sulla coscienza di un altro detenuto, deve essere severamente punita.
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