Regolamento›§ 3
Art. 398
Detenuti o ricoverati ammessi all'istruzione civile.
In vigore dal 30 giu 1891
L'istruzione civile è obbligatoria negli stabilimenti e nelle sezioni penali, pei condannati che abbiano meno di venticinque anni.
È obbligatoria per tutti nelle case di correzione e nei riformatorii.
I condannati di età superiore, possono essere ammessi all'istruzione civile in premio della loro buona condotta, a senso dell' lettera f.
Gli inquisiti aventi meno di ventun anno possono essere parimenti ammessi alla scuola, previo il consenso dell'autorità giudiziaria competente.
Sono esclusi dalla scuola i condannati recidivi, i condannati di cattiva condotta e quelli che vengano puniti ai termini dell' lettere c, d, e, f, finché non abbiano meritato di passare nelle case penali intermedie.
I detenuti o ricoverati ammessi alla scuola, sono obbligati a frequentarla fino a che dall'autorità dirigente non ne vengano dispensati.
Storico versioni
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