Art. 398 · Detenuti o ricoverati ammessi all'istruzione civile.
Regolamento§ 3

Art. 398

607 / 890

Detenuti o ricoverati ammessi all'istruzione civile.

In vigore dal 30 giu 1891
L'istruzione civile è obbligatoria negli stabilimenti e nelle sezioni penali, pei condannati che abbiano meno di venticinque anni. È obbligatoria per tutti nelle case di correzione e nei riformatorii. I condannati di età superiore, possono essere ammessi all'istruzione civile in premio della loro buona condotta, a senso dell' lettera f. Gli inquisiti aventi meno di ventun anno possono essere parimenti ammessi alla scuola, previo il consenso dell'autorità giudiziaria competente. Sono esclusi dalla scuola i condannati recidivi, i condannati di cattiva condotta e quelli che vengano puniti ai termini dell' lettere c, d, e, f, finché non abbiano meritato di passare nelle case penali intermedie. I detenuti o ricoverati ammessi alla scuola, sono obbligati a frequentarla fino a che dall'autorità dirigente non ne vengano dispensati.
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