Regolamento›§ 3
Art. 397
Detenuti acattolici.
In vigore dal 30 giu 1891
I detenuti o ricoverati acattolici rimangono, durante il tempo delle funzioni religiose, nelle loro celle o nei dormitorii, e sono ammessi, ogni qual volta lo richieggano e sia possibile, a ricevere l'assistenza dei ministri del loro culto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-397