Art. 397 · Detenuti acattolici.
Regolamento§ 3

Art. 397

606 / 890

Detenuti acattolici.

In vigore dal 30 giu 1891
I detenuti o ricoverati acattolici rimangono, durante il tempo delle funzioni religiose, nelle loro celle o nei dormitorii, e sono ammessi, ogni qual volta lo richieggano e sia possibile, a ricevere l'assistenza dei ministri del loro culto.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-397