Regolamento›§ 3
Art. 396
Classificazione dei detenuti o ricoverati nella cappella.
In vigore dal 30 giu 1891
I detenuti o ricoverati riuniti nella cappella, o in altro luogo destinato agli esercizii religiosi, debbono rimanere distinti secondo le classificazioni delle varie categorie stabilite dai precedenti articoli.
Non vengono riuniti nella cappella i condannati soggetti al regime della segregazione cellulare continua.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1891-02-01;260#art-r-396