REGIO DECRETO·n. 1415·8 luglio 1938

Approvazione dei testi della legge di guerra e della legge di neutralita'.

Vigente dal 15 dicembre 2010 415 articoli 9 vigenze storicizzate
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Indice

compilazione legge-di-guerraLegge di guerra
titolo IDisposizioni generali.
capo IDELLA LEGGE DI GUERRA, IN GENERALE,
Art. 1Comandante supremo.Art. 2Territorio dello Stato.Art. 3Suddito nemico.Art. 4Deroga alle disposizioni dell'articolo precedente.Art. 5Nazionalità delle persone giuridiche.Art. 6Persone di nazionalità nemica.Art. 7Deroga alle disposizioni sul trattamento delle persone di nazionalità nemica.Art. 8Rappresaglia.Art. 9Ritorsione.Art. 10Autorità competente a ordinare la rappresaglia o la ritorsione.
capo IIDella dichiarazione e della cessazione
Art. 11Dichiarazione dello stato di guerra.Art. 12Territorio occupato.Art. 13Navi e aeromobili in stato di guerra.Art. 14Cessazione dello stato di guerra.Art. 138Obbligo dell'uso della bandiera in combattimento.Art. 139Zone interdette alle operazioni belliche marittime.Art. 140Uso di armi subacquee.Art. 141Casi nei quali le navi mercantili possono essere attaccate.Art. 142Navi mercantili scortate.Art. 143Navi mercantili in prossimità di forze navali.Art. 234Operazioni lecite.Art. 235Zone interdette alle operazioni belliche aeree.Art. 236Aeromobili civili scortati.Art. 237Aeromobili civili in prossimità di forze operanti.Art. 238Uso di proiettili speciali.Art. 314Decreto di sindacato e nomina del sindacatore.Art. 315Attribuzione del sindacatore.Art. 316Revoca del sindacato.Art. 317Sequestro dell'azienda.Art. 318Attribuzioni del sequestratario dell'azienda.Art. 319Sostituzione dei sindacatori o dei sequestratari.Art. 320Liquidazione dell'azienda.Art. 321
sezione 1aDisposizioni generali.
Art. 34Uso lecito dei mezzi bellici.Art. 35Atti bellici vietati.Art. 36Strategemmi di guerra.Art. 37Divieto di costringere sudditi nemici a partecipare ad azioni di guerra contro il loro paese.Art. 38Discesa con paracadute.Art. 39Cavi telegrafici e telefonici.Art. 292Beni dello Stato nemico soggetti a confisca.Art. 293Beni dello Stato nemico, dei quali può essere ordinata la confisca.Art. 294Requisizione dei beni nemici.Art. 295Sequestro dei beni nemici.Art. 296Decreto di sequestro e nomina del sequestratario.Art. 297Compenso al sequestratario.Art. 298Notificazione e trascrizione del decreto di sequestro.Art. 299Attribuzioni del sequestratario.Art. 300Vendita dei beni sequestrati.Art. 301Deposito di titoli sottoposti a sequestro.Art. 302Prelevamento delle somme e dai valori depositati.Art. 303Spese di gestione anticipate dallo Stato.Art. 304Crediti garantiti dai beni sequestrati.Art. 305Procedure esecutive e provvedimenti cautelari sui beni sequestrati.Art. 306Comunicazione preventiva al proprietario della vendita dei beni sequestrati o della procedura esecutiva.Art. 307Prelevamenti a favore degli aventi diritto sui beni sequestrati.Art. 308Non retroattività dei provvedimenti di revoca del sequestro.Art. 309Denuncia dei debiti privati verso persone di nazionalità nemica.Art. 310Comunicazione, da parte delle pubbliche amministrazioni, dei crediti di persone di nazionalità nemica.Art. 311Sospensione di pagamenti.Art. 312Nullità del trasferimento di beni nemici.Art. 313Sospensione della protezione delle privative industriali.
capo IIIDella zona delle operazioni
Art. 15Zona delle operazioni.Art. 16Poteri civili del comandante supremo.Art. 17Facoltà di emanare bandi.Art. 18Pubblicazione dei bandi.Art. 54Territori nemici occupati.Art. 55Ordine pubblico, leggi del paese occupato; diritti degli abitanti.Art. 56Autorità e funzionari civili.Art. 57Limiti dei poteri dell'autorità occupante.Art. 58Proprietà privata.Art. 59Beni immobili e aziende.Art. 60Beni mobili.Art. 61Beni degli enti locali.Art. 62Requisizioni.Art. 63Riscossione di tributi.Art. 64Contribuzioni in denaro.Art. 65Sanzioni collettive.Art. 66Materiale ferroviario.Art. 324Divieto di commercio con il nemico.Art. 325Divieto di commercio con persone sospette: lista nera.Art. 326Divieto d'importazione, di transito e di esportazione di merci nemiche, o destinate a persone con le quali è proibito il commercio.Art. 327Divieto di rimessa all'estero di denaro o valori a favore di persone di nazionalità nemica.Art. 328Divieto di pagamenti a favore di persone di nazionalità nemica.Art. 329Deposito di somme o valori dovuti a persone di nazionalità nemica.Art. 330Versamenti e consegne fatti al sequestratario.Art. 331Deroga al divieto di pagamento.Art. 332Contratti nulli.Art. 333Risoluzione di contratti.Art. 334Criteri per il giudizio sugli effetti di contratti risoluti o mantenuti.Art. 335Importazione o esportazione di titoli.
sezione 1aDelle navi e delle merci nemiche o neutrali.
Art. 144Navi soggette a cattura e confisca.Art. 145Navi esenti da cattura e confisca.Art. 146Navi mercantili nemiche nei porti nazionali all'inizio della guerra.Art. 147Navi mercantili nemiche incontrate in mare, che ignorano l'esistenza della guerra.Art. 148Presunzione di conoscenza dell'esistenza della guerra.Art. 149Trattamento delle navi mercantili nemiche trattenute.Art. 150Carattere nemico o neutrale della nave.Art. 151Trasferimento di bandiera.Art. 152Condizioni per la validità del trasferimento di bandiera.Art. 153Prima concessione di bandiera.Art. 154Merci nemiche o neutrali a bordo di navi.Art. 155Merci a bordo di navi mercantili nemiche all'inizio della guerra.Art. 156Merci non requisite, nè sequestrate, nè catturate, nè confiscate.Art. 157Carattere nemico o neutrale della merce.Art. 158Trasferimento di proprietà della merce nemica.Art. 239Aeromobili nemici soggetti a cattura e confisca.Art. 240Ammobili neutrali soggetti a cattura e confisca.Art. 241Aeromobili esenti da cattura e confisca.Art. 242Aeromobili civili nemici nel territorio dello Stato all'inizio della guerra.Art. 243Aeromobili civili nemici entrati nel territorio dello Stato ignorando l'esistenza della guerra.Art. 244Trattamento degli aeromobili civili nemici trattenuti.Art. 245Trasferimento di nazionalità.Art. 246Condizioni per la validità del trasferimento di nazionalità.Art. 247Prima concessione di nazionalità.Art. 248Merci nemiche o neutrali a bordo di aeromobili.Art. 249Merci a bordo di aeromobili civili nemici all'inizio della guerra.Art. 250Merci non requisite, nè sequestrate, nè catturate, nè confiscate.Art. 251Carattere nemico o neutrale della merce.Art. 252Trasferimento di proprietà della merce nemica.
capo IVDei poteri del governo relativamente ai mezzi
Art. 19Censura della stampa; censura o controllo dei mezzi di comunicazione.Art. 20Disciplina delle telecomunicazioni e delle segnalazioni.Art. 21Disciplina dei mezzi di trasporto.Art. 22Sequestro, requisizione o confisca di mezzi di trasporto nemici.Art. 23Requisizione o utilizzazione di materiali ferroviari neutrali.Art. 24Requisizione di mezzi di trasporto neutrali non preveduti dall'articolo precedente.Art. 336Deroga ai divieti preveduti dai capi II e III.
sezione 1aDei parlamentari.
Art. 67Parlamentare.Art. 68Rifiuto di ricevere il parlamentare.Art. 69Presentazione del parlamentare.Art. 70Intimazione di non avanzare.Art. 71Cautele per il ricevimento del parlamentare.Art. 72Abuso della qualità di parlamentare.Art. 73Mezzi di trasporto del parlamentare.
titolo IIDelle operazioni belliche.
capo IDei belligeranti.
sezione 1aDei legittimi belligeranti.
Art. 25Legittimi belligeranti.Art. 26Forze armate dello Stato italiano.Art. 27Popolazione dei territori non occupati: leva in massa.Art. 28Protezione dei privati.Art. 29Illegittimi belligeranti.Art. 30Persone al seguito delle forze armate operanti.
sezione 2aDello spionaggio di guerra.
Art. 31Disposizioni generali.Art. 32Nozione della spia di guerra.Art. 33Trattamento della spia.Art. 40Bombardamento di obiettivi militari.Art. 41Bombardamento di abitati, di edifici e di fari.Art. 42Divieto di bombardamento.Art. 43Protezione dei servizi sanitari.Art. 44Protezione di determinati edifici e di monumenti: segni distintivi.Art. 45Cessazione della protezione.Art. 46Città o località sanitarie o di sicurezza.Art. 47Rispetto dei beni degli Stati neutrali.Art. 48Investimento o assedio di una fortezza o di una località apprestata a difesa.Art. 49Uscita dalla fortezza o dalla località assediata o investita.Art. 50Preavviso di bombardamento.Art. 51Mezzi batteriologici o chimici.Art. 52Estensione del divieto a titolo di reciprocità.Art. 53Determinazione dei mezzi batteriologici o chimici e limiti nel loro impiego.Art. 74Autorità competente a concludere convenzioni militari.Art. 75Delega per la conclusione delle convenzioni.Art. 76Facoltà eccezionali dei comandanti di unità isolate.Art. 77Forma delle convenzioni e provvedimenti per l'osservanza di esse.Art. 99Prigionieri di guerra; ostaggi.Art. 100Persone al seguito delle forze nemiche.Art. 101Applicazione delle convenzioni internazionali sui prigionieri di guerra.Art. 102Applicazione delle convenzioni a condizione di reciprocità.Art. 103Atti giuridici.Art. 104Liberazione dei prigionieri di guerra.Art. 105Norme per il caso di inapplicabilità delle convenzioni.Art. 106Trattamento dei prigionieri di guerra.Art. 107Evasione del prigioniero di guerra.Art. 108Norme penali e disciplinari.Art. 117Formazione dei testamenti.Art. 118Consegna e trasmissione dei testamenti olografi.Art. 159Cose costituenti contrabbando.Art. 160Aggiunte alla lista delle cose costituenti contrabbando.Art. 161Catturabilità del contrabbando di guerra.Art. 162Accertamento dell'itinerario della nave.Art. 163Cattura e confisca della nave che trasporta contrabbando.Art. 164Contrabbando costituente meno della metà del carico.Art. 165Spese sostenute per la nave rilasciata.Art. 166Ignoranza dell'esistenza della guerra o della dichiarazione di contrabbando.Art. 167Trattamento delle merci non confiscabili.Art. 253Norme relative al contrabbando per via aerea.Art. 254Catturabilità del contrabbando di guerra.Art. 255Accertamento dell'itinerario dell'aeromobile.Art. 256Cattura e confisca dell'aeromobile che trasporta contrabbando.Art. 257Spese sostenute per l'aeromobile rilasciato.Art. 258Ignoranza dell'esistenza della guerra o della dichiarazione di contrabbando.Art. 259Trattamento delle merci non confiscabili.
paragrafo 2e per la sospensione d'armi.
Art. 78Nozioni ed effetti dell'armistizio.Art. 79Poteri per la stipulazione dell'armistizio.Art. 80Contenuto della convenzione d'armistizio.Art. 81Violazione della convenzione.Art. 82Atti di ostilità individuali.Art. 83Sospensione d'armi.Art. 84Nozione della capitolazione.Art. 85Contenuto della convenzione di capitolazione.Art. 86Trattamento delle forze che capitolano.
capo VDisposizioni per la salvaguardia e per il salvacondotto.
Art. 87Nozione e forma della salvaguardia.Art. 88Nozione e forma del salvacondotto.Art. 89Inefficacia e revoca della salvaguardia e del salvacondotto.
capo VIDei feriti, malati e prigionieri di guerra.
sezione laDel trattamento dei feriti e dei malati.
Art. 90Applicazione delle convenzioni internazionali.Art. 91Applicazione delle convenzioni a condizioni di reciprocità.Art. 92Norme per il caso di inapplicabilità delle convenzioni.Art. 93Assimilazione ai militari nazionali.Art. 94Rispetto per i morti sul campo.Art. 95Protezione dei servizi e personale sanitari; ministri del culto.Art. 96Personale e materiale sanitari, caduti in potere delle forze operanti.Art. 97Associazioni di assistenza ai feriti e malati nemici.Art. 98Associazioni di soccorso autorizzate.
capo VIIDisposizioni relative agli atti giuridici dei militari
Art. 109Registri degli atti di morte e di nascita.Art. 110Registri provvisori.Art. 111Modelli e tenuta dei registri.Art. 112Funzioni di ufficiale di stato civile.Art. 113Atti di morte e di nascita.Art. 114Trasmissione delle copie degli atti.Art. 115Rettifica degli atti.Art. 116Atti di stato civile compilati per persone nemiche ovvero dal nemico per nazionali.
sezione 3aDi altri atti giuridici dei militari nella zona delle operazioni.
Art. 119Riconoscimento e legittimazione di figli naturali.Art. 120Procura a contrarre matrimonio civile.Art. 121Procura a contrarre matrimonio secondo il rito cattolico.Art. 122Procura a contrarre matrimonio secondo il rito di uno dei culti ammessi nello Stato.Art. 123Altri atti giuridici.Art. 124Verbale di irreperibilità.Art. 125Autenticazione delle firme.Art. 168Dichiarazione di blocco.Art. 169Località che si possono bloccare.Art. 170Effettività del blocco.Art. 171Imparzialità nell'applicazione del blocco.Art. 172Uscita delle navi neutrali.Art. 173Navigazione delle navi da guerra neutrali.Art. 174Permessi di entrata e di uscita di navi mercantili.Art. 175Violazione di blocco.Art. 176Sanzioni per la violazione di blocco.Art. 177Limiti della cattura per violazione di blocco.Art. 178Destinazione di una nave a un porto non bloccato.Art. 260Casi di assistenza ostile.Art. 322Ricorso al Duce.Art. 323Istituzione di speciali organi amministrativi o giurisdizionali.
sezione 4Disposizioni comuni alle sezioni precedenti.
Art. 126Copie e certificati.Art. 127Esenzione dalla legalizzazione.Art. 128Esenzione dalla tassa di bollo e dall'obbligo di registrazione.Art. 129Applicazione delle disposizioni del capo VII ai militari indigeni delle colonie.Art. 125-bisPerdita o scomparsa di navi o aeromobili.Art. 125-terSopravvenuto accertamento di morte.Art. 125-quaterAutorità competente alla formazione degli atti.Art. 125-quinquiesSegnalazione di scomparsa di dipendenti da enti soppressi o disciolti.
capo VIIIDei termini di prescrizione e di decadenza
Art. 130Sospensione di termini.Art. 131Disposizioni integrative.
titolo IIIDisposizioni speciali per la guerra marittima.
capo IDisposizioni generali.
Art. 132Legittimi belligeranti.Art. 133Navi da guerra.Art. 134Navi mercantili trasformate in navi da guerra.Art. 135Armamento in corsa.Art. 136Navi alleate.Art. 137Operazioni di navi contro aeromobili.
sezione 4aDell'assistenza ostile.
Art. 179Casi di assistenza ostile.Art. 180Sanzioni per l'assistenza ostile.Art. 261Scopo della visita; servizio postale.Art. 262Formalità della visita.Art. 263Resistenza attiva alla visita.Art. 264Cattura.Art. 265Resistenza attiva alla cattura, ovvero alla consegna del contrabbando o alla distruzione di questo.Art. 266Perdita per forza maggiore.Art. 267Distruzione di aeromobile civile nemico catturato.Art. 268Distruzione di aeromobile neutrale catturato.Art. 269Distruzione di nave catturata da aeromobili.Art. 270Doveri in caso di distruzione di aeromobile catturato.Art. 271Cessazione dell'esercizio del diritto di preda.Art. 272Compenso per la cattura di navi, di aeromobili e di merci.
sezione 5aDella visita delle navi.
Art. 181Scopo della visita; servizio postale.Art. 182Navi che possono eseguire la visita; luogo della visita; dirottamento.Art. 183Istruzioni per la visita.Art. 184Inosservanza di ordini: resistenza attiva alla visita.Art. 185Mancanza o soppressione di carte o documenti di bordo.Art. 186Messaggi trovati a bordo.Art. 187Navi mercantili neutrali scortate.Art. 188Verifica a bordo di navi mercantili neutrali scortate.Art. 189Navi mercantili neutrali scortate dal nemico.Art. 190Visita nei porti.Art. 273Prigionieri di guerra.Art. 274Equipaggio e passeggeri di aeromobili neutrali.
sezione 6aDella cattura e della distruzione di navi mercantili.
Art. 191Cattura.Art. 192Resistenza attiva alla cattura, ovvero alla consegna del contrabbando o alla distruzione di questo.Art. 193Perdita per forza maggiore.Art. 194Distruzione di nave nemica catturata.Art. 195Distruzione di nave neutrale catturata.Art. 196Doveri in caso di distruzione di nave catturata.Art. 197Prelevamenti da nave catturata.Art. 198Utilizzazione della nave catturata.Art. 199Ripresa.Art. 200Cessazione dell'esercizio del diritto di preda.Art. 201Compenso per la cattura di navi, di aeromobili e di merci.Art. 275Corrispondenza; pacchi postali.
sezione 7aDel trattamento degli equipaggi e dei passeggeri.
Art. 202Prigionieri di guerra.Art. 203Sudditi neutrali componenti l'equipaggio di navi mercantili nemiche.Art. 204Richiesta di consegna di persone che si trovano a bordo.Art. 205Resistenza attiva all'ordine di consegnare persone che si trovano a bordo.Art. 206Trattamento dell'equipaggio e dei passeggeri, che non sono fatti prigionieri di guerra.Art. 207Trattamento dell'equipaggio e dei passeggeri di navi nemiche trattenute, che si trovano nei porti dello Stato all'inizio della guerra.Art. 208Applicazione della legge penale.Art. 276Danni derivati da atti inerenti alla visita o alla cattura.Art. 277Risarcimento per distruzione di aeromobili o di merci.Art. 278Risarcimento di danni per avaria, deperimento o ritardo; distruzione.
sezione 8aDella corrispondenza postale.
Art. 209Corrispondenza; pacchi postali.Art. 279Giudizio delle prede aeronautiche.
sezione 9aDel risarcimento dei danni.
Art. 210Danni derivati da atti inerenti alla visita o alla cattura.Art. 211Risarcimento per distruzione di navi o di merci.Art. 212Risarcimento di danni per avaria, deperimento o ritardo; distruzione.
sezione 10aDel giudizio delle prede.
Art. 213Custodia della preda.Art. 214Confisca e rinvio al giudizio.Art. 215Istanza di rilascio e istanza di promovimento di giudizio.Art. 216Competenza dell'autorità consolare.Art. 217Presunzione di legittimità della cattura e del sequestro.Art. 218Costituzione del tribunale delle prede.Art. 219Competenza del tribunale delle prede.Art. 220Eccezione di incompetenza.Art. 221Esclusione dei mezzi di impugnazione.Art. 222Diritto applicabile.Art. 223Sentenza del tribunale delle prede e suoi effetti.Art. 224Effetti della confisca.Art. 225Rilascio per provvedimento di Governo.Art. 226Norme di procedura.Art. 227Cessazione del funzionamento del tribunale delle prede.
titolo IVDisposizioni speciali per la guerra aerea.
capo IDisposizioni generali.
Art. 228Navigazione aerea: sospensione dei relativi accordi e della facoltà di sorvolo.Art. 229Legittimi belligeranti.Art. 230Aeromobili militari.Art. 231Carattere nemico o neutrale dell'aeromobile.Art. 232Aeromobili alleati.Art. 233Operazioni di aeromobili contro navi.
titolo VDel trattamento delle persone di nazionalita' nemica e dei beni
Art. 280Capacità giuridica delle persone di nazionalità nemica.Art. 281Divieto di esigere dai sudditi nemici servizi attinenti alla guerra.Art. 282Divieto di entrata nel territorio dello Stato.Art. 283Divieto di uscita dal territorio dello Stato.Art. 284Internamento.Art. 285Espulsione.Art. 286Divieto od obbligo di soggiorno.Art. 287Criteri da seguirsi per i provvedimenti concernenti i sudditi nemici.Art. 288Violazione dei divieti e degli obblighi imposti ai sudditi nemici.Art. 289Trattamento dei sudditi nemici internati.Art. 290Inammissibilità di ricorso.Art. 291Caso di inapplicabilità delle norme di questo capo.
titolo VIDisposizioni penali.
Art. 337Vendita, distribuzione o affissione abusiva di stampati o pubblicazioni.Art. 338Trasmissione o trasporto abusivo di corrispondenze.Art. 339Costruzione, importazione o commercio abusivo di apparecchi radioelettrici.Art. 340Uso indebito di apparecchi per radioaudizioni.Art. 341Stabilimento o esercizio abusivo di impianti telegrafici, telefonici e simili.Art. 342Segnalazioni abusive.Art. 343Uso indebito di segnali di soccorso.Art. 344Attività dannosa ai servizi postali o delle telecomunicazioni.Art. 345Distruzione o sabotaggio di cose destinate ai servizi postali o delle telecomunicazioni.Art. 346Inosservanza di norme relative al trattamento dei sudditi nemici.Art. 347Omessa denunzia o falsa indicazione di debiti verso persone di nazionalità nemica.Art. 348Atti diretti a sottrarre al sequestro beni di persone di nazionalità nemica.Art. 349Illecita alienazione di beni appartenenti a persone di nazionalità nemica.Art. 350Rifiuto di far esaminare dal sindacatore libri o atti dell'azienda. False indicazioni.Art. 351Rifiuto di fornire informazioni ai sindacatori. Informazioni mendaci.Art. 352Commercio con il nemico.Art. 353Illecita importazione, transito, esportazione di merci nemiche o destinate a persone, con le quali è proibito il commercio.Art. 354Illecita rimessa all'estero di denaro o di valori.Art. 355Illeciti pagamenti a favore di persone di nazionalità nemica.Art. 356Illecita introduzione o spedizione di titoli, cedole, obbligazioni o azioni italiane.Art. 357Confisca di merci, titoli o valori indebitamente pervenuti o spediti.Art. 358Applicazione della legge penale comune o militare.
titolo VIIDisposizioni finali.
Art. 359Sospensione facoltativa dell'applicazione delle norme giuridiche). relative alla cittadinanza o alla sudditanza.Art. 360Applicazione ad altri legittimi belligeranti delle disposizioni relative alle forze armate.Art. 361Applicabilità di disposizioni della legge di guerra in relazione all'appartenenza alle varie forze armate dello Stato.Art. 362Emanazione dei decreti Reali.Art. 363Pubblicazione di provvedimenti nelle colonie e nei possedimenti.Art. 364Entrata in vigore dei provvedimenti emanati in applicazione della legge di guerra.
compilazione legge-di-neutralitLegge di neutralità
capo IDisposizioni generali.
Art. 1Territorio dello Stato.Art. 2Divieto di atti di ostilità nel territorio dello Stato.Art. 3Divieto di paesaggio di truppe belligeranti.Art. 4Trattamento dei militari belligeranti penetrati nel territorio dello Stato.Art. 5Trattamenti dei prigionieri di guerra.Art. 6Divieto di reclutamento di militari.Art. 7Divieto di arruolamento di militari.Art. 8Divieto di forniture belliche e di aiuti finanziari.Art. 9Commercio privato.Art. 10Personale e materiale sanitari.Art. 11Disciplina delle comunicazioni.Art. 12Sanzioni.
capo IIDisposizioni speciali per la neutralita' marittima.
Art. 13Passaggio inoffensivo di navi da guerra.Art. 14Sbarramento di torpedini.Art. 15Cattura di navi nelle acque territoriali.Art. 16Tribunali delle prede; stazioni radioelettriche; basi navali.Art. 17Numero delle navi da guerra autorizzate a soggiornare nelle acque territoriali.Art. 18Soggiorno delle navi da guerra nelle acque territoriali.Art. 19Navi o merci catturate.Art. 20Trattamento delle navi da guerra all'inizio delle ostilità.Art. 21Contemporaneo soggiorno delle navi da guerra di opposte parti belligeranti.Art. 22Riparazioni di avarie occorse a navi da guerra.Art. 23Rifornimento delle navi da guerra.Art. 24Limitazione per il rifornimento di combustibile.Art. 25Navi destinate a missioni speciali.Art. 26Inosservanza dell'ordine di lasciare il porto.Art. 27Militari di uno Stato belligerante tratti in salvo fuori delle acque territoriali.Art. 28Aeromobili a bordo di navi da guerra.
capo IIIDisposizioni speciali per la neutralita' aerea.
Art. 29Sorvolo di aeromobili militari belligeranti.Art. 30Militari di uno Stato belligerante tratti in salvo fuori delle acque territoriali.Art. 31Trattamento degli aeromobili militari all'inizio delle ostilità.Art. 32Inosservanza dell'ordine di lasciare l'aeroporto.
capo IVDisposizioni finali.
Art. 33Trattamento degli internati.Art. 34Sospensione dell'applicazione della legge di neutralità.Art. 35Emanazione dei decreti Reali preveduti dalla legge di neutralità.

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