Legge di guerraSez. 3a

Art. 322

Ricorso al Duce.

In vigore dal 30 set 1938
Contro i provvedimenti del prefetto e dell'intendente di finanza, emanati a norma delle disposizioni delle sezioni precedenti, è ammesso ricorso, rispettivamente, al Duce e al Ministro per le finanze, che pronunciano definitivamente.
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