Legge di guerra›Capo III
Art. 326
Divieto d'importazione, di transito e di esportazione di merci nemiche, o destinate a persone con le quali è proibito il commercio.
In vigore dal 30 set 1938
(Divieto d'importazione, di transito e di esportazione di merci
nemiche, o destinate a persone con le quali è proibito il commercio).
Nel territorio dello Stato e in quello occupato dalle sue forze armate, sono vietati:
1° l'importazione e il transito di ogni merce di origine o di produzione nemica, qualunque ne sia la provenienza;
2° il transito e l'esportazione di ogni merce destinata allo Stato nemico o a persone di nazionalità nemica o a quelle iscritte nella lista preveduta dall'articolo precedente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-326