Art. 326 · Divieto d'importazione, di transito e di esportazione di merci nemiche, o destinate a persone con le quali è proibito il commercio.
Legge di guerraCapo III

Art. 326

81 / 403

Divieto d'importazione, di transito e di esportazione di merci nemiche, o destinate a persone con le quali è proibito il commercio.

In vigore dal 30 set 1938
(Divieto d'importazione, di transito e di esportazione di merci nemiche, o destinate a persone con le quali è proibito il commercio). Nel territorio dello Stato e in quello occupato dalle sue forze armate, sono vietati: 1° l'importazione e il transito di ogni merce di origine o di produzione nemica, qualunque ne sia la provenienza; 2° il transito e l'esportazione di ogni merce destinata allo Stato nemico o a persone di nazionalità nemica o a quelle iscritte nella lista preveduta dall'articolo precedente.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-326