Legge di guerraCapo III

Art. 330

Versamenti e consegne fatti al sequestratario.

In vigore dal 30 set 1938
Le disposizioni dei due articoli precedenti non si applicano per i versamenti o per le consegne, da eseguirsi presso il sequestratario a norma degli e seguenti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-330

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Versamenti e consegne fatti al sequestratario. (Art. 330 Approvazione dei testi della legge di guerra e della legge di neutralita'.) — Testo vigente | Portale Normativo