Legge di guerra›Capo III
Art. 332
Contratti nulli.
In vigore dal 30 set 1938
I contratti conchiusi posteriormente al provvedimento, che ordina l'applicazione delle disposizioni di questo capo, sono nulli, in quanto contravvengano al divieto stabilito dagli , o in quanto la loro esecuzione importi il compimento di atti vietati dagli articoli precedenti.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-332