Legge di guerra›Capo IV
Art. 336
Deroga ai divieti preveduti dai capi II e III.
In vigore dal 30 set 1938
Per casi singoli, il Duce, inteso il Ministro delle finanze, ha facoltà di accordare deroghe alle disposizioni dei primi commi degli e a quelle degli a 327.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-336