Art. 336 · Deroga ai divieti preveduti dai capi II e III.
Legge di guerraCapo IV

Art. 336

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Deroga ai divieti preveduti dai capi II e III.

In vigore dal 30 set 1938
Per casi singoli, il Duce, inteso il Ministro delle finanze, ha facoltà di accordare deroghe alle disposizioni dei primi commi degli e a quelle degli a 327.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-336