Legge di guerraTitolo VI

Art. 339

Costruzione, importazione o commercio abusivo di apparecchi radioelettrici.

In vigore dal 30 set 1938
Chiunque costruisce, importa, mette in vendita o acquista apparecchi radioelettrici o parti di essi, quando ciò sia stato vietato a norma dei numeri 4° e 5° dell', è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a lire diecimila.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-339

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