Legge di guerraTitolo VI

Art. 344

Attività dannosa ai servizi postali o delle telecomunicazioni.

In vigore dal 30 set 1938
Chiunque esplica un'attività tale da recare nocumento ai servizi postali o delle telecomunicazioni o alle opere o agli oggetti a essi inerenti, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa fino a lire diecimila.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-344

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Attività dannosa ai servizi postali o delle telecomunicazioni. (Art. 344 Approvazione dei testi della legge di guerra e della legge di neutralita'.) — Testo vigente | Portale Normativo