Legge di guerra›Titolo VI
Art. 344
Attività dannosa ai servizi postali o delle telecomunicazioni.
In vigore dal 30 set 1938
Chiunque esplica un'attività tale da recare nocumento ai servizi postali o delle telecomunicazioni o alle opere o agli oggetti a essi inerenti, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa fino a lire diecimila.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-344