Legge di guerraTitolo VI

Art. 345

Distruzione o sabotaggio di cose destinate ai servizi postali o delle telecomunicazioni.

In vigore dal 30 set 1938
Chiunque distrugge, sopprime, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili, anche temporaneamente, oggetti o congegni destinati ai servizi postali o delle telecomunicazioni, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa fino a lire diecimila.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-345

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Distruzione o sabotaggio di cose destinate ai servizi postali o delle telecomunicazioni. (Art. 345 Approvazione dei testi della legge di guerra e della legge di neutralita'.) — Testo vigente | Portale Normativo