Legge di guerra›Titolo VI
Art. 345
Distruzione o sabotaggio di cose destinate ai servizi postali o delle telecomunicazioni.
In vigore dal 30 set 1938
Chiunque distrugge, sopprime, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili, anche temporaneamente, oggetti o congegni destinati ai servizi postali o delle telecomunicazioni, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa fino a lire diecimila.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-345