Art. 345 · Distruzione o sabotaggio di cose destinate ai servizi postali o delle telecomunicazioni.
Legge di guerraTitolo VI

Art. 345

349 / 403

Distruzione o sabotaggio di cose destinate ai servizi postali o delle telecomunicazioni.

In vigore dal 30 set 1938
Chiunque distrugge, sopprime, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili, anche temporaneamente, oggetti o congegni destinati ai servizi postali o delle telecomunicazioni, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa fino a lire diecimila.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-345