Legge di guerra›Titolo VI
Art. 341
Stabilimento o esercizio abusivo di impianti telegrafici, telefonici e simili.
In vigore dal 30 set 1938
Chiunque stabilisce o esercita impianti telegrafici, telefonici, radioelettrici, semaforici od ottici, in violazione dei provvedimenti emanati a norma dell', è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a lire diecimila.
In ogni caso, l'autorità di pubblica sicurezza provvede, a spese dell'autore del fatto, alla rimozione dell'impianto abusivo, indipendentemente dai provvedimenti di competenza dell'autorità giudiziaria.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-341