Legge di guerra›Capo IV
Art. 20
Disciplina delle telecomunicazioni e delle segnalazioni.
In vigore dal 30 set 1938
Con decreto Reale, può essere ordinato:
1° che siano sospesi, limitati o comunque modificati i servizi delle telecomunicazioni interne o con l'estero;
2° che siano sottoposti a sorveglianza, sospesi o assunti direttamente dallo Stato i servizi delle telecomunicazioni gestiti da enti, società o privati;
3° che sia limitato, sospeso o assunto direttamente dallo Stato il servizio delle radioaudizioni circolari, o siano adottate, per gli impianti riceventi, le misure rese necessarie dalle circostanze;
4° che siano vietati o limitati la costruzione, la vendita, l'acquisto o l'uso di apparecchi o materiali radioelettrici di qualsiasi specie;
5° che sia vietata o limitata l'importazione dall'estero di apparecchi o materiali radioelettrici;
6° che siano sospesi o limitati i servizi delle segnalazioni marittime o aeronautiche.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-20