Legge di guerraCapo IV

Art. 20

Disciplina delle telecomunicazioni e delle segnalazioni.

In vigore dal 30 set 1938
Con decreto Reale, può essere ordinato: 1° che siano sospesi, limitati o comunque modificati i servizi delle telecomunicazioni interne o con l'estero; 2° che siano sottoposti a sorveglianza, sospesi o assunti direttamente dallo Stato i servizi delle telecomunicazioni gestiti da enti, società o privati; 3° che sia limitato, sospeso o assunto direttamente dallo Stato il servizio delle radioaudizioni circolari, o siano adottate, per gli impianti riceventi, le misure rese necessarie dalle circostanze; 4° che siano vietati o limitati la costruzione, la vendita, l'acquisto o l'uso di apparecchi o materiali radioelettrici di qualsiasi specie; 5° che sia vietata o limitata l'importazione dall'estero di apparecchi o materiali radioelettrici; 6° che siano sospesi o limitati i servizi delle segnalazioni marittime o aeronautiche.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-20

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Disciplina delle telecomunicazioni e delle segnalazioni. (Art. 20 Approvazione dei testi della legge di guerra e della legge di neutralita'.) — Testo vigente | Portale Normativo