Legge di guerra›Capo III
Art. 18
Pubblicazione dei bandi.
In vigore dal 30 set 1938
Il bando determina i modi della sua pubblicazione. Esso diviene immediatamente obbligatorio dal momento di detta pubblicazione, salvo che nel bando stesso sia diversamente stabilito.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-18