Legge di guerraCapo II

Art. 14

Cessazione dello stato di guerra.

In vigore dal 30 set 1938
La cessazione, generale o parziale, dello stato di guerra è dichiarata dalla stessa autorità e con le stesse forme stabilite per ordinare la cessazione dell'applicazione di questa legge.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-14

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Cessazione dello stato di guerra. (Art. 14 Approvazione dei testi della legge di guerra e della legge di neutralita'.) — Testo vigente | Portale Normativo