Legge di guerra›Capo IV
Art. 19
Censura della stampa; censura o controllo dei mezzi di comunicazione.
In vigore dal 30 set 1938
Con decreto Reale, può ordinarsi che siano sottoposti:
1° a visto preventivo dell'autorità politica ogni pubblicazione eseguita con la stampa o con qualsiasi altro mezzo di riproduzione;
2° a censura o a controllo la corrispondenza postale e le comunicazioni telegrafiche, telefoniche, radioelettriche e di qualsiasi altra specie.
La corrispondenza degli agenti diplomatici e consolari è regolata dalle disposizioni vigenti e dalle altre che possono essere emanate con il decreto Reale indicato nel comma precedente, o con altro successivo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-08;1415#art-ldg-19